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Dipartimento Sport: i chiarimenti in merito al decreto-legge del 26 novembre

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Dal sito del Dipartimento Sport del Governo i chiarimenti in merito al decreto-legge del 26 novembre relativo al cd. green pass rafforzato. In fondo alla news anche il link alla FAQ con le risposte alle domande più frequenti


Il decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, ovvero la certificazione verde attestante:  

a)  l’avvenuta  vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) l’avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.  

Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel  rispetto dei criteri stabiliti  con  circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:
- Art. 4, comma 2: l’introduzione della necessità di certificazione verde per l’accesso agli spogliatoi, anche per le attività all’aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;

- Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;

- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).

Pertanto, l’attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:
In base all’art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde “base” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;

In base all’art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
in zona gialla
- presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);

in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è prevista:
- apertura degli impianti sciistici nel rispetto della disciplina della zona bianca;
- possibilità di organizzare/partecipare ad  eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;
- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive;- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.

Sempre in zona arancione: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).

In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. 


IN FONDO ALLA NEWS IL LINK ALLA FAQ (LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI) CHE IL DIPARTIMENTO SPORT HA AGGIORNATO


Collegamenti relativi alla notizia

IL DECRETO LEGGE DEL 26 NOVEMBRE 2021, N. 172EMERGENZA COVID-19 - LE FAQ DAL SITO DEL DIPARTIMENTO SPORT

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