Facciamo seguito alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (anno 164 - Numero 293, del 16 dicembre 2023), in relazione all'articolo 16 comma 2-bis relativo alle "Misure in materia di sport" (pag.154), per comunicare a tutte le società FITARCO gli aspetti più rilevanti e, in particolare, lo slittamento della data ultima per presentare il nuovo statuto, che è stata posticipata al 30 giugno 2024.
Il comma 2 bis dell’articolo 16 apporta diverse modifiche al D.Lgs. n. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
In particolare:
- viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021;
- viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale le modifiche statutarie adottate sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021;
- si prevede che, in sede di prima applicazione, relativamente ai direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le comunicazioni al centro dell'impiego, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.
Lavoratori subordinati sportivi: il comma 3 bis, sempre dell’articolo 16, reca l’interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 33 del D.lgs. n. 36/2021, prevedendo che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro in favore dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si interpretino nel senso che detti lavoratori, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021 (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare e NASpI).
- Proroga dell’accesso al 5 per mille per le Onlus
- Con l’articolo 17 bis si proroga a tutto il 2024 l’accesso al 5 per mille per le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe.
Per completezza d'informazione di seguito la Gazzetta Ufficiale