e dove applicabili
anche al Tiro di Campagna
a)
Gli
impianti per il tiro con l’arco possono essere utilizzati, ai fini della
sicurezza, soltanto dopo l’omologazione da parte dell’apposita Commissione
Regionale.
b)
L’omologazione
costituisce unicamente la certificazione dell’esistenza dei requisiti di
sicurezza disposti dal presente regolamento; da questa comunque non potrà
discendere alcuna responsabilità per la Commissione o suoi membri per fatti o
eventi dannosi che potessero verificarsi nell’esercizio del tiro con l’arco.
c)
La richiesta di
omologazione dovrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno al Comitato Regionale competente, allegando alla stessa una
dettagliata planimetria ed una relazione nella quale siano evidenziati gli
accorgimenti di sicurezza previsti.
d)
La Commissione dovrà
provvedere al sopralluogo entro gg. 30 dal ricevimento della richiesta.
e)
All’atto del
sopralluogo la Commissione redigerà un verbale, in presenza del responsabile
della Società richiedente, che verrà sottoscritto dai membri della Commissione
e, per presa visione, dal responsabile della Società, al quale sarà consegnata
copia dello stesso. L’originale del verbale sarà trasmesso al Comitato
Regionale a cura della Commissione.
f)
Dell’avvenuta
omologazione o del diniego della stessa, il Comitato Regionale rilascerà alla
Società interessata relativa comunicazione scritta entro gg. 7.
g)
Il diniego di
omologazione dovrà essere adeguatamente motivato e, contro quest’ultimo, la
Società avrà la facoltà di ricorrere al Consiglio Federale per richiedere un
riesame da parte della Commissione Tecnica Federale, la quale funzionerà come
organo di secondo grado.
h)
Il Presidente della
Società affiliata che consentirà l’esercizio del tiro con l’arco su di un campo
privo di omologazione sarà deferito alla Commissione di Giustizia per il
procedimento disciplinare.
i)
Tuttavia, qualora la
richiesta di omologazione sia stata presentata e siano decorsi gg. 30 dal
ricevimento della stessa senza che l’apposita Commissione abbia effettuato il
sopralluogo, il campo potrà essere utilizzato purché, sotto la responsabilità
del Presidente della Società interessata, sussistano i requisiti di sicurezza
indicati nel presente regolamento.
j)
Il
Presidente della Società è tenuto a comunicare al Comitato Regionale di
appartenenza, ogni variazione dello stato dei luoghi (successiva
all’omologazione) che possa influire sulla sicurezza, richiedendo un nuovo
sopralluogo della Commissione la quale potrà poi confermare o revocare
l’omologazione stessa.
NORME PER LA SICUREZZA DEI CAMPI DI TIRO CON L’ARCO ALLA TARGA |
1 - L’intero perimetro dell’impianto deve
essere delimitato con materiale idoneo ad impedire l’accesso alle persone non
autorizzate. Si considerano equipollenti alla delimitazione anche situazioni
naturali o artificiali che, di fatto, non consentano l’accesso all’impianto
(fabbricati, pareti naturali, ecc.). |
2 - Esistenza di uno spazio libero, alle
spalle della linea di tiro, di almeno mt. 5 per tutta la lunghezza della
stessa. |
3 - Presenza di un’area libera, oltre la
linea della massima distanza utilizzabile, non inferiore a mt. 17. La profondità di detta area libera può essere inferiore se, oltre la
linea della massima distanza utilizzabile, esiste una barriera di protezione
o altro ostacolo naturale o artificiale. L’altezza (x) di tale
barriera non deve essere inferiore ad un quarto della differenza tra i mt. 17
e la distanza (a) della barriera
stessa dalla linea della massima distanza utilizzabile. |
4 - Presenza di due fasce libere, lungo i
lati longitudinali dell’area destinata ai tiri, di larghezza non inferiore a
mt. 5 e prolungantesi dalla linea di tiro fino al limite estremo dell’area
oltre la linea della massima distanza utilizzabile. |
5
- L’eventuale pubblico potrà
sostare in zone delimitate e così di seguito definite: a)
dietro
alla linea di tiro a non meno di mt. 10 dalla
stessa; b) lateralmente al
campo di tiro a non meno di mt. 5 dall’asse della corsia esterna di tiro e
dietro ad una linea immaginaria risultante da un angolo con la linea di tiro
non superiore a 45° ed il cui vertice è posto al centro della stessa piazzola
esterna di tiro. |
6
- Qualora l’impianto per il tiro con
l’arco si trovi all’interno di un complesso recintato, non è necessario
quanto espresso al punto 1, ma è sufficiente che l’intera area ad esso
destinata sia opportunamente segnalata. Gli spazi laterali e l’area oltre la linea della massima distanza
utilizzabile devono essere doppi (ferma restando l’alternativa e le
caratteristiche dell’eventuale barriera protettiva nei primi mt. 17, se
inferiori, subito dopo la linea della massima distanza utilizzabile). In ogni caso, è richiesta una costante vigilanza da parte di
personale preposto al fine di interdire a chiunque l’accesso in tali zone
durante il loro utilizzo. |
7
- In presenza di obiettive situazioni
di sicurezza, potranno essere omologati, da parte dell’apposita Commissione,
purché all’unanimità, anche impianti non rispondenti alle condizioni sopra
riportate; come pure potrà essere negata, a maggioranza, l’omologazione in
situazioni che, pur presentando requisiti conformi al presente regolamento,
non garantiscano, tuttavia, la piena sicurezza. |
*Approvato dal
Consiglio Federale l'8 febbraio 2003